Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, e' cosi' modificato: "Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e' conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene esercitare le funzioni del grado cui aspirano".

Testo vigente dal 4 maggio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-29;166~art1 · fonte del testo