[1]L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, numero 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, e' modificato nel seguente modo:

[2]«In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo».

Testo vigente dal 24 luglio 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1012~art2 · fonte del testo