[1]L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

[2]La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Testo vigente dal 14 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art1 · fonte del testo