[1]Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n.1765.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Solmi - Dei Revel
[6]Benni - Rossoni - Lantini
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo vigente dal 24 luglio 1939
