[1]I magazzini generali, autorizzati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunita' nell'interesse della produzione e dei traffici locali.

[2]La relativa domanda, corredata della pianta generale e particolare dei locali destinati a succursali, nonche' della perizia sulla idoneita' dei locali stessi, vistata dall'ufficio del Genio civile, deve essere diretta al Ministero delle corporazioni pel tramite del Consiglio provinciale dell'economia, il quale esprimera' esplicito parere sulla richiesta istituzione.

[3]L'autorizzazione all'esercizio delle succursali puo' essere revocata a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° luglio 1926.

Testo vigente dal 6 giugno 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-05-12;685~art1 · fonte del testo