L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovra' essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.
Testo vigente dal 6 giugno 1930
L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovra' essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.
Testo vigente dal 6 giugno 1930
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1930-05-12;685~art3 · fonte del testo