[1]Il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalita' di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessita' del funzionamento stesso, valendosi anche di propri funzionari.
[2]Le spese per gli accertamenti di cui al precedente comma sono a carico dei magazzini generali.
Testo vigente dal 6 giugno 1930
