[1]Il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalita' di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessita' del funzionamento stesso, valendosi anche di propri funzionari.

[2]Le spese per gli accertamenti di cui al precedente comma sono a carico dei magazzini generali.

Testo vigente dal 6 giugno 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-05-12;685~art2 · fonte del testo