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[1]L'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, e' modificato come appresso:

[2]«L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicita' a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.

[3]«La trascrizione del vincolo non e' obbligatoria quando i contributi sono devoluti ai gestori per opere di migliorie nell'arredamento e per lavori di straordinaria manutenzione, esclusi gli ampliamenti eseguiti dai gestori medesimi in stabili alberghieri non di loro proprieta'».

Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1506~art4 · fonte del testo