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[1]L'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, e' modificato come appresso:
[2]«L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicita' a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.
[3]«La trascrizione del vincolo non e' obbligatoria quando i contributi sono devoluti ai gestori per opere di migliorie nell'arredamento e per lavori di straordinaria manutenzione, esclusi gli ampliamenti eseguiti dai gestori medesimi in stabili alberghieri non di loro proprieta'».
Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
