Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 7 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, e' modificato come appresso:
[2]«Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.
[3]«Tale assegnazione, su richiesta delle parti interessate, e nei limiti dei fondi attualmente autorizzati, potra' essere revisionata dal Comitato per i contributi turistici in base ad aggiornamento dei precedenti preventivi presentati nei termini previsti dalla legge e limitatamente alle opere eseguite durante il periodo di guerra».
Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
