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[1]L'art. 7 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, e' modificato come appresso:

[2]«Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.

[3]«Tale assegnazione, su richiesta delle parti interessate, e nei limiti dei fondi attualmente autorizzati, potra' essere revisionata dal Comitato per i contributi turistici in base ad aggiornamento dei precedenti preventivi presentati nei termini previsti dalla legge e limitatamente alle opere eseguite durante il periodo di guerra».

Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1506~art5 · fonte del testo