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E' in facolta' del Ministero della cultura popolare di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1 le opere facenti parte integrante del progetto presentato ed approvato dal Comitato per i contributi turistici e che furono iniziate dalle ditte prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contributo, purche' riconosciute eseguite a regola d'arte da parte del Genio civile, in sede di accertamento.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1506~art6 · fonte del testo