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[1]Il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, e' modificato come segue:

[2]«E' in facolta' del Ministro per le comunicazioni di proporre la nomina, da attuarsi per decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri, di non piu' di due vice-direttori generali o direttori aggiunti, i quali coadiuveranno il direttore generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati al grado 4° dell'ordinamento gerarchico suddetto. Il loro stato giuridico, come quello del direttore generale, sara' regolato dal R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923».

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

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