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[1]I vice-direttori generali attualmente in carica conservano ad personam a tutti gli effetti il grado che avevano antecedentemente alla emanazione della presente legge e lo stato giuridico di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Ciano - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

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