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I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei medesimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate. I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantita' dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art10 · fonte del testo