Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001. 296 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non piu' del 2 per cento di alcole. Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, e' dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo. L'amministrazione finanziaria puo' consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere piu' reimpiegati nei processi industriali di cui sopra. La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che dovra' redigere apposito verbale. Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, e' dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11. Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione. L'amministrazione finanziaria puo' esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidita' con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze. Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art2 · fonte del testo