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Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, e' punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art15 · fonte del testo