Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 17 agosto 2001. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantita' superiore a litri 30 e' soggetto a bolletta di legittimazione. Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantita' superiore a litri 100 e' soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed e' sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art5 · fonte del testo