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La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001
