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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovra' essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro da presentarsi al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione. Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

  • a)le generalita' del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonche' l'ubicazione dell'opificio;
  • b)i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;
  • c)la quantita' e la qualita' dei prodotti da imbottigliare;
  • d)il numero dei recipienti da confezionare;
  • e)la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera d). La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera e) del precedente secondo comma. I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata. Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila. Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbricante e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art18 · fonte del testo