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Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non e' dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art7 · fonte del testo