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Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi. Non sono ammessi esoneri dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 27 gennaio 1991
