Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque detiene, in quantita' superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantita' e la qualita' dei prodotti nonche' l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo I del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474. Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi gia' produce i prodotti stessi. L'ufficio tecnico, verificata la regolarita' della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta, deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata la indennita', di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art16 · fonte del testo