Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, puo' presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale. Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art15 · fonte del testo