Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque non osserva le modalita' per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 e' punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: "agli usi previsti dalla tabella A", sono inserite le parole: "lettera b) n. 3".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art20 · fonte del testo