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Chiunque non osserva le modalita' per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 e' punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: "agli usi previsti dalla tabella A", sono inserite le parole: "lettera b) n. 3".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art20 · fonte del testo