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L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura, non eccedente il 2 per cento, e' dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantita' eccedente. "Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, e' dovuta l'imposta su tutta la quantita' mancante".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art9 · fonte del testo