Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) e' aggiunto: "5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa". Nella colonna "aliquota per quintale - lire", in corrispondenza del punto 5), e' aggiunta la cifra "185".

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art25 · fonte su Normattiva