Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre, 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e' sostituito dal seguente: "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di citta', delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonche' per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".

Testo vigente dal 21 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-29;118~artunico · fonte su Normattiva