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L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, e' cosi' modificato: "Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale e' accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali e' prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma".

Testo in vigore dal 12 gennaio 1972 al 31 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art20 · fonte su Normattiva