Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) - Petrolio lampante - il punto 3) e' sostituito dal seguente: "3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico". Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del punto 3), e' aggiunta la cifra "500". Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresi' indicate le modalita' di applicazione del beneficio fiscale.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art24 · fonte su Normattiva