Nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, il punto 2) della lettera F) e' sostituito dal seguente: "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane". Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "1.800". Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) e' sostituita dalla seguente: "c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".

Testo vigente dal 8 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-07;102~art4 · fonte su Normattiva