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L'art. 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, e' sostituito dal seguente: "Le modalita' di accertamento delle produzioni soggette alla tassa di cui al precedente articolo e la esazione della tassa medesima saranno disciplinate con apposito regolamento comunale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze".
Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 22 dicembre 2008
