Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 268 parole tolte in 10 capoversi.
tolto: Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento la trasformazione di quelli esistenti nei Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - sono dichiarate di pubblica utilita' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici. "La dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piani di massima". "Art. 2. - Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione. "Tali piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Commissario del turismo, previo parere di una Commissione composta:
tolto: 1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
tolto: 2) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
tolto: 3) del direttore generale del Turismo;
tolto: 4) del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
tolto: 5) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e commercio;
tolto: 6) di due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni piu' rappresentative a carattere nazionale ed in mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: 7) del presidente del Comitato per i contributi turistici;
tolto: 8) dei presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
tolto: 9) di un rappresentante dell'E.N.I.T.".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1950-03-25;228~artunico · fonte del testo