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Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento la trasformazione di quelli esistenti nei Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - sono dichiarate di pubblica utilita' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici. "La dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piani di massima". "Art. 2. - Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione. "Tali piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Commissario del turismo, previo parere di una Commissione composta:

  • 1)del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • 2)di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
  • 3)del direttore generale del Turismo;
  • 4)del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • 5)di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e commercio;
  • 6)di due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni piu' rappresentative a carattere nazionale ed in mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • 7)del presidente del Comitato per i contributi turistici;
  • 8)dei presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
  • 9)di un rappresentante dell'E.N.I.T.".

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1950-03-25;228~artunico · fonte del testo