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Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attivita' al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;860~art1 · fonte del testo