Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attivita' al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
