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[1]Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.
[2]Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.
[3]I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
