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[1]Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.

[2]Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.

[3]I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;860~art2 · fonte del testo