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Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-04;860~art4 · fonte del testo