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All'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi sottosegretari". Nell'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole "garanzie" e "i concorsi sugli interessi passivi". L'art. 3, secondo comma, e' cosi' completato: "Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;53~art2 · fonte del testo