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Il primo comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato puo' concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nello art. 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;53~art5 · fonte del testo