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Al cassiere speciale, al controllore capo della Cassa speciale, al delegato della Corte dei conti ed al funzionario della Direzione generale del tesoro che intervengono alle operazioni di abbruciamento dei biglietti di Stato logori, in esecuzione dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, compete il rimborso delle spese derivanti dalla natura delle operazioni stesse, nella misura di L. 500 giornaliere, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Testo in vigore dal 6 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-07-17;1013~art2 · fonte del testo