Per particolari categorie di personale, ammesse alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione, o che svolgono attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione dei contributi e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali. Per le categorie predette l'ammontare delle prestazioni che sono commisurate, in virtu' delle vigenti norme, all'importo degli assegni goduti, e' calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.

Testo vigente dal 10 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-16;621~art1 · fonte del testo