A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali nonche' agli effetti della indennita' di anzianita', le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate nella misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare. Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei casi previsti dal decreto Ministeriale 10 maggio 1955.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art8 · fonte del testo