Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti
Art. 11
La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Testo vigente dal 1 aprile 1958
