La tredicesima mensilita' spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del, decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
