La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
