Art. 7
Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C, categoria 3ª ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' pari a quella delle quote previste per un dipendente statale. Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.
Testo vigente dal 1 aprile 1958
