Art. 4
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori. Il conglobamento e' attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.
Testo vigente dal 1 aprile 1958
