L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori. Il conglobamento e' attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art4 · fonte del testo