Art. 10 — Casi di connessione obiettiva
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Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione. Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
