Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 90/1983

    Altra decisione
    18 aprile 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 102, comma secondo, 103, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e 9, commi quarto, quinto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (fra l'altro, in materia di circolazione stradale), in quanto si assume che con tali disposizioni il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo, ed inoltre deriverebbero dalle stesse limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 cod. civ.). La Corte ha infatti già precisato, in riferimento al citato art. 9, legge n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria; peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), la quale prevede tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo), per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 32/70 sull'art. 9 della legge n.317/1967.

    Art. 102 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art8 · fonte su Normattiva