Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Art. 12 — Prescrizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
