Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1967 al 15 dicembre 1981. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per la infrazione ed in conformita' ingiunge all'obbligato di pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art5 · fonte del testo